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Art. 31. Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI quali "Ambiti da destinare ad attività prevalentemente agricola", dei corrispondenti morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Sono di norma costituite da aree agricole produttive o comunque caratterizzate a attività di presidio, manutenzione e gestione, anche amatoriale o part time, poste sui ripiani di basso e medio versante montano e collinare e nelle pianure di fondovalle, generalmente corredate di sistemazioni idraulico - agrarie, strutture e manufatti tradizionali funzionali all'attività agricola e rurale.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ammesse dal POI qualora funzionali o esclusivamente necessarie alla manutenzione, conduzione, gestione e valorizzazione agricolo - produttiva delle attività rurali, con particolare riferimento all'applicazione coordinata delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III delle LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, secondo quanto ulteriormente disposto ai successivi commi. Fatto salvo quanto disposto in riferimento all'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, sono inoltre ammessi gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e consolidamento delle sistemazioni idraulico - agrarie, dei manufatti e delle infrastrutture accessorie e pertinenziali ai fondi agricoli (viabilità camporili, muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti, terrazze, beni architettonici minori quali abbeveratoi, fontali, ecc.). In queste zone sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività agro - silvo - pastorali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.

5. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:

  • - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
  • - le opere di manutenzione, recupero, adeguamento e ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie, attraverso l'impiego di tecnologie e materiali di finitura tradizionali, coerenti con i caratteri del contesto paesaggistico e con l'utilizzo prioritario di tecniche dell'ingegneria naturalistica e ambientale;
  • - il recupero alle attività agricole di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
  • - l'impianto di filari alberati e siepi arboree ti tipo tradizionale in corrispondenza di confini, strade e fossi;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.
  • - le attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 30/2003.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui all'art. 23 delle presenti Norme.