Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 29. Aree ad elevato grado di naturalità (E1)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Ambiti da riservare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" e degli "Ambiti ad elevato valore naturale e paesaggistico" dei corrispondenti morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle aree prevalentemente naturali o seminaturali, anche comprendenti i "Siti della Rete Natura 2000" caratterizzate dalla dominanza delle aree dei pascoli e delle praterie di alta quota, delle rocce nude, delle falesie e delle rupi m0ntane (appenniniche e apuane), nonchè di quelle ripariali, fluviali e di pertinenza dei principali corsi d'acqua tributari del Serchio.

2. Disposizioni generali. Rinvio agli strumenti di gestione. In attuazione delle disposizioni legislative definite dal DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, in queste "Zone" le disposizioni di cui ai successivi commi, si applicano nel prioritario e prevalente rispetto delle misure di conservazione vigenti e delle eventuali previsioni e disposizioni normative definite dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 eventualmente interessati.

3. Categorie di intervento. Indicazioni specifiche. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2 ai fini dell'attività urbanistica ed edilizia le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ammesse purché non ostino al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore. In queste zone sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività agro - silvo - pastorali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione.

Gli interventi e le opere eventualmente da realizzare sono sottoposti a "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA), nei soli casi e alle relative condizioni di cui all'art. 57 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme, qualora compatibili con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2.

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme.

Non sono invece ammessi dal PO i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità e le disposizioni di cui al precedente comma 3; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

In questo "Zone" non è comunque ammessa l'installazione di cartelli, pannelli, strutture ed impianti pubblicitari, ancorché precarie, a carattere temporaneo e/o rimovibili.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettivo;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.