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Art. 26. Parco territoriale del Monte Piglione (PP)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come contesti ad elevato valore ecosistemico e paesaggistico anche in ragione della presenza di specifici morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, per i quali sono definiti appositi "Progetti d'area" aventi come obiettivo prioritario la salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, la conservazione degli ambienti di valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, in forma complementare all'applicazione delle misure di conservazione definite per le "Zone di protezione speciale" (ZPS) che si intersecano con queste aree. In particolare "Parco territoriale del Monte Pignone", caratterizzato dai paesaggi degli alti ripiani pascolivi dell'omonimo monte, oltre ai siti della Rete Natura 2000, è costituito da ambiti territoriali in cui prevalgono le dinamiche naturali seppure connaturate a complementari valori paesaggistici e storico culturali peraltro formalmente riconosciuti con specifici provvedimenti di tutela.

2. Disposizioni generali. Rinvio a specifici strumenti attuativi. Per questa "Zona" il POI, in sinergia con analoghe politiche dei comuni della Garfagnana e della Versilia, nonché del Parco regionale delle Alpi Apuane, prevede la formazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica, di livello e competenza comunale, finalizzato a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le corrispondenti azioni definite dal PSI vigente. In particolare il PA assicura la declinazione e la traduzione alla scala locale di sistema integrato di azioni finalizzate alla preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, a scala intercomunale, comprendenti:

  • - la tutela dell'integrità del territorio in cui prevalgono le dinamiche naturali da considerare come serbatoio di aree a "verde a scala territoriale";
  • - la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, per tutelare o ricostruire le matrici ambientali, attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi;
  • - il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
  • - la riqualificazione del patrimonio forestale e la tutela della vegetazione caratterizzante il territorio;
  • - lo sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
  • - l'organizzazione di un sistema di percorsi, nell'ottica di garantire l'accessibilità inclusiva del territorio, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti;
  • - il raggiungimento della messa in sicurezza idrogeologica del territorio ed in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

In conformità alla disciplina del PSI, in luogo della formazione dei PA è altresì ammessa la formazione di un "Progetto di paesaggio" (PdP), quale strumento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 34 della Disciplina di piano del PIT/PPR, esteso all'intero territorio individuato dal POI e da formarsi ai sensi degli art.li 89 e 252quater della LR 65/2014.

Il PA o il PdP individua altresì le aree e gli immobili destinati alla realizzazione di progetti di opera pubblica, qualora finalizzati alla puntuale localizzazione e organizzazione di un sistema integrato di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), anche comprendenti eventuali aree verdi di sosta attrezzate all'aperto e parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti (individuati in via preliminare dal POI), in modo da garantire l'efficace accessibilità agli ambienti naturali e alle aree di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, dagli insediamenti contermini e dalle infrastrutture limitrofe.

3. Disposizioni generali. Ulteriori indicazioni attuative. Il PA o il PdP dettagliano e articolano le determinazioni progettuali individuate in via preliminare dal PSI in relazione alla caratterizzazione naturalistica, ambientale, storico-culturale e paesaggistica dei contesti territoriali interessati, ovvero in rapporto alle diverse funzioni agricole e/o forestali, nonché alle diverse caratterizzazioni ecosistemiche, definendo conseguentemente un insieme complesso di previsioni, interventi ed opere, tali da garantire, l'attuazione programmata delle azioni definite al precedente comma 2. In questo quadro il PA o il PdP, sulla base di quanto indicato in forma generale dal PSI e in coerenza con le misure di conservazione definite per i siti della Rete Natura 2000, sono tenuti a:

  • - disciplinare, con finalità di salvaguardia e conservazione, il sistema carsico e dell'acquifero sotterraneo, con particolare attenzione agli elementi di continuità sovracomunale;
  • - individuare le aree interessate da interventi di tutela, conservazione o ripristino di ecosistemi, habitat e biotopi;
  • - individuare e disciplinare gli elementi di valenza naturale e paesaggistica, quali le sorgenti di quota, nonché le aree di particolare interesse per il ciclo biologico della flora e fauna selvatica protetta;
  • - salvaguardare i valichi di crinale soprattutto in funzione della avifauna migratoria, evitando l'introduzione di elementi di disturbo e mitigando le situazioni esistenti;
  • - tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio apuano che costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico ed escursionistico;
  • - definire circuiti e modalità per la promozione e funzione turistica del territorio e per il tempo libero che integrino e qualifichino le attività e i percorsi locali con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione dei principali itinerari storici;
  • - definire norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (costituendo occasioni di crescita economica con attività legate al turismo sostenibile e a attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale), anche allo scopo di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio ed il presidio sul territorio;
  • - individuare azioni integrate di riordino, recupero ed integrazione del sistema delle attrezzature esistenti, definendo norme per la valorizzazione del sistema turistico esistente attraverso azioni di recupero e riqualificazione;
  • - predisporre un'accurata analisi delle aree coltivate e degli altri spazi aperti definendo gli usi e le trasformazioni compatibili; a tal fine in queste aree dovranno essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali.

4. Categorie di intervento. Disposizioni transitorie e di raccordo. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

Fatte salve le disposizioni di cui alla LRn. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, sempre elle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività forestali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione;

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme,

Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

4. Categorie di intervento. Ulteriori limitazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco territoriale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • d) turistico - ricettiva;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.