Piano Operativo Intercomunale
Art. 24. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Disciplina delle funzioni
1. Nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014, ad integrazione e qualificazione di quanto disposto al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nell'ambito della presente "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" le "categorie funzionali" e i conseguenti mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e degli immobili ammessi dal POI sono le seguenti:
- - per tutti gli "edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nelle diverse "categorie funzionali" specificatamente indicate per ogni singola "Zona" di cui al Titolo II Capi II, III e IV delle presenti Norme e secondo le ulteriori prescrizioni a tal fine riportate nel presente articolo;
- - per tutti gli "edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola" ricadenti in territorio rurale ed indipendentemente dalle classificazioni morfo - tipologiche indicate e regolate ai precedenti art.li 22 e 23, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nelle diverse "categorie funzionali" specificatamente indicate per ogni singola "Zona" di cui al Titolo II Capi II, III e IV delle presenti Norme;
- - per gli "insediamenti specialistici (con funzioni non agricole)" in territorio rurale di cui all'art. 23 delle presenti Norme, non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso e gli edifici e gli immobili rimangono vincolati alle destinazioni d'uso esistenti e legittime.
2. Fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014, il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale è ammesso dal POI secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014. In particolare:
- a) il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale (ovvero classificati dal POI di impianto storico), è consentito, previa approvazione del programma aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
- b) il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal POI secondo le disposizioni e limitazioni di cui allo stesso art. 83 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e sulla base delle prescrizioni di seguito riportate.
3. Per gli "edifici a destinazione agricola" classificati dal POI Edificato sparso e/o isolato "di impianto storico", il mutamento di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali secondo quanto disposto per le diverse "Zone", è sempre ammesso, anche tenendo conto delle categorie di intervento stabilite dal POI per la diversa classificazione morfo-tipologica degli edifici, secondo quanto disposto all'art. 23 delle presenti Norme.
4. Per gli "edifici a destinazione agricola" classificati dal POI Edificato sparso e/o isolato "di recente formazione" o trasformati e privi di interesse, il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali secondo quanto indicato per le diverse "Zone", è ammesso, anche tenendo conto delle categorie di intervento stabilite dal POI per le diverse categorie di edifici, secondo quanto disposto all'art. 23 delle presenti Nome, con esclusione del mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" per la quale valgono le seguenti obbligatorie condizioni e limitazioni:
- - il mutamento di destinazione d'uso in "Residenziale" non deve comportare né aumento della superfice edificata (Se) esistente né la realizzazione di più di una unità immobiliare. Nel caso di mutamento di destinazione mediante categorie di intervento comportanti la demolizione e successiva ricostruzione l'intervento di demolizione dovrà avere ad oggetto tutti gli edifici presenti all'interno del Resede di riferimento e la ricostruzione dovrà avvenire mediante la ricostruzione di un solo edificio tra quelli demoliti e non potrà avere comunque superficie edificabile (Se) superiore a 120 mq. Pertanto la superficie edificata eventualmente eccedente e demolita non potrà essere ricostruita né è ammissibile l'accorpamento di volumetrie;
- - gli interventi connessi con il mutamento di destinazione d'uso in "Residenziale" sono ammessi esclusivamente all'interno del Resede di riferimento, come definito all'art. 5 delle presenti Norme, alla condizione che gli edifici esistenti siano effettivamente dotati di essenziali opere di urbanizzazione primaria e, a tal fine, devono essere serviti dalla viabilità pubblica o da viabilità privata regolarmente legittimata collegata con la viabilità pubblica, ed essere almeno serviti o servibili, dalle dotazioni infrastrutturali dei servizi di approvvigionamento idrico (rete dell'acquedotto), di approvvigionamento energetico (rete energia elettrica) e di smaltimento delle acque reflue (rete fognaria), eventualmente realizzabili anche con impianti autonomi secondo quanto disposto dal RE.o.
5. Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle "aree agricole di pertinenza" e il corretto inserimento paesaggistico in relazione al "Resede di riferimento", come definiti all'art. 5 delle presenti Norme, il progetto degli interventi e delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione di edifici rurali, di cui ai precedenti commi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:
- - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno del Resede di riferimento disciplinato dal POI, privilegiando percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
- - la sezione massima degli accessi carrabili o pedonali non dovrà essere superiore a 3,50 mt, avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a 150 mt, avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
- - fatti salvi i primi 5 mt dall'intersezione con la viabilità pubblica o di uso pubblico che dovranno essere pavimentati con materiali coerenti ai fini della corretta ed efficace intersezione, la superficie degli accessi così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili o drenanti, secondo quanto ulteriormente disposto nel RE.o, in alternativa possono essere impiegate soluzioni con tecnologie di ingegneria naturalistica;
- - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, fermo restando esigenze di natura strutturale (comunque da mitigare), devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale;
- - nella realizzazione delle opere edilizie di corredo le modellazioni del terreno devono essere caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni e/o terrazzamenti in pietra a secco, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.
Non è comunque ammessa l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare con adeguato ed esaustivo rilievo topografico e fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature segnaletiche e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.
6. Gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, secondo quanto disposto dallo stesso art. 83 della LR 65/2014, devono altresì garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti. Deve essere assicurato il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti. In questo quadro gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.
