Piano Operativo Intercomunale
Art. 23. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Categorie di intervento
- - EDIFICI SPARSI E/O ISOLATI. EDIFICI DI IMPIANTO STORICO
1. In riferimento agli "Edifici di impianto storico" dell'Edificato sparso e/o solato in territorio rurale il POI prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione urbanistico - edilizia ammissibile - secondo la seguente classificazione adottata, in forma complementare, anche per gli "Insediamenti del territorio rurale" (N), nonché nell'ambito della "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato". In particolare:
- - edifici di valore architettonico e monumentale (1);
- - edifici di interesse tipologico e ambientale (2);
- - altri edifici di impianto storico (3);
- - edifici allo stato di rudere (R);
- - altri edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico.
2. In ragione degli equivalenti caratteri tipologici, le categorie di intervento ammesse dal POI per l'Edificato sparso e/o isolato di impianto storico in territorio rurale, sono determinate in coerenza ed analogia a quelle definite per i corrispondenti edifici ricadenti negli "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na) e negli "Insediamenti di impianto storico" (A), ubicati in territorio urbanizzato di cui agli art.li 35, 38, 39 e 40 delle presenti Norme. In particolare, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
2.1. Per gli "Edifici di valore architettonico e monumentale" (1):
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI.
È fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.
2.2. Per gli "Edifici di interesse tipologico e ambientale" (2):
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente al solo caso della sub-categoria di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente (con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, finalizzate alla realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 24, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti. Tali interventi devono essere preferibilmente realizzati in aderenza alle sparti di edificio o complesso edilizio per le quali siano presenti trasformazioni edilizie e manomissioni tipologiche e architettoniche che hanno determinato la perdita o l'alterazione significativa dei caratteri originari, dà verificarsi sulla base di quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
2.3. Per gli "Altri edifici di impianto storico" (3):
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti:
- - il rialzamento "una tantum" del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo spostamento dell'ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente con un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a mt. 1,0. Lo spostamento dei solai dovrà in ogni caso permettere un'altezza media interna dei vani abitabili non inferiore a ml 2,70. È vietata la formazione di terrazze a tasca; è invece ammessa l'apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto o di nuove aperture sulle facciate esterne dell'edificio purché allineate (verticalmente e orizzontalmente) a quelle esistenti;
- - la realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 26, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
2.4. Per gli "Edifici allo stato di rudere" (R), ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria del ripristino di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti (Rr.d), sulla base di una adeguata documentazione (quale, in via esemplificativa, cartografica, fotografica e/o documentale) dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.
L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto - edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o eventualmente dal RE.o, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie. In particolare sono ritenuti documenti necessari per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE.o:
- - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
- - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
- - eventuale documentazione fotografica "d'epoca" e storica.
Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti di strutture mancanti dovrà garantire la continuità formale con i caratteri architettonici dell'originario manufatto, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 5.
2.5. Per gli "Altri edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico", comunque con funzioni accessorie e/o legati da vincolo di pertinenzialità agli edifici di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, diversi da quelli identificati "Edificato recente e/o significativamente trasformato":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
3. Per gli edifici eventualmente privi di classificazione, diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale o accessori ad edifici classificati di impianto storico - comunque ricadenti all'interno del "Resede di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac).
4. Le categorie di intervento ammesse dal POI per tutte le diverse classificazioni di edifici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono in ogni caso da eseguirsi:
- - esclusivamente all'interno del "Resede di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, che risulta quindi l'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi e le opere precedentemente elencati. Non sono pertanto ammessi interventi urbanistici ed edilizi in aree esterne ai resedi di pertinenza degli edifici e dei manufatti di cui al precedente comma 2;
- - nel rispetto e fermo restando quanto disposto in termini generali all'art. 22 commi 3 e 4 e più in specifico agli art.li 16 e 24 delle presenti Norme, in riferimento alla "Dimensione e al frazionamento delle unità immobiliari" (UI), alla "Disciplina delle funzioni" e al mutamento della destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola;
- - applicando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme e di quanto eventualmente ed ulteriormente disciplinato dal RE.o.
Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2) di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.
- - EDIFICI SPARSI E/O ISOLATI. EDIFICI DI RECENTE FORMAZIONE O TRASFORMATI E PRIVI DI INTERESSE
5. In riferimento agli "Edifici di recente formazione" o trasformati e privi di interesse dell'Edificato sparso e/o solato in territorio rurale (indipendentemente dalla campitura e simbologia grafica riportata nella cartografia del Quadro propositivo) il POI prevede categorie di intervento distinte sulla base della destinazione funzionale prevalente degli edifici, come determinata alla data di adozione del POI dalla documentazione di cui all'art. 133 della LR 65/2014, secondo la seguente classificazione:
5.1. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera e gli interventi e le opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della LR 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% di Superficie edificabile - Se) e l'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti oggetto di demolizione;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, se collegato a UI a destinazione agricolo - abitativa, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Oltre agli interventi precedentemente indicati, previa presentazione di Programma Aziendale (PAPMAA) - non avente comunque valore di Piano Attuativo - e qualora siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dal regolamento di cui alla DPGR 63R/2016, sono ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della LR 65/2014.
5.2. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" diversi da quelli di cui al precedente punto 5.1, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
In caso di mutamento di destinazione d'uso agricola per questa classe di edifici, nel rispetto della disciplina di cui agli art. 81, 82 e 83 della LR 65/2104, si applicano invece le apposite disposizioni di cui all'art. 24 delle presenti Norme.
5.3. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Residenziale", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, comprendenti:
- - per gli edifici completamente ad un piano, la sopraelevazione - anche parziale - di un (ulteriore) piano, senza aumento di Superficie coperta (Sc), fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 7,50;
- - per gli altri edifici e per quelli a più piani, l'ampliamento fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 36 per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla recedente linea (36 mq di Superficie edificabile - Se) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 7,50;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.
Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti (con esclusione dei casi di interventi di sostituzione edilizia), le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.
5.4. Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Commerciale al dettaglio e/o Direzionale di servizio", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 10,00.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.
Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.
5.5. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione d'uso Turistico-ricettiva", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (25% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 10,00;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.
Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti,, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.
È altresì ammessa dal POI la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
5.6. Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso- depositi", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 12,00.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione. Sono inoltre ammesse, in alternativa a quelle indicate ai punti precedenti, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.
È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
6. Nei casi di "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" non riferibili ai casi precedenti, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammessi esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria" (Ma) e "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc). Sono altresì ammesse le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De).
7. Per tutte le categorie di edifici, la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme è orientata al perseguimento del risparmio delle risorse idriche ed energetiche, dell'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, della riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali. Devono altresì essere adottate soluzioni progettuali di qualità architettonica, funzionale e tipologica in grado di assicurare il più congruo inserimento degli insediamenti nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità degli spazi aperti e dei resedi di pertinenza.
- - INSEDIAMENTI SPECIALISTICI (CON FUNZIONI NON AGRICOLE) IN TERRITORIO RURALE
8. Gli "Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole)" in territorio rurale, sono identificati dal POI con apposita simbologia e campitura grafica negli elaborati del Quadro propositivo (QP), comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza" di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della LR 65/2014. Sono costituiti da edifici, infrastrutture ed impianti che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, ovvero tipologico - funzionale, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti o decontestualizzate rispetto al territorio rurale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado e dequalificazione che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.
9. Per questi insediamenti, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione di questi insediamenti in rapporto al territorio rurale interessato, nonchè con l'obiettivo di programmare interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa, ad equilibrare la dotazione delle reti di urbanizzazione, a migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale, il POI mediante la formazione di un "Permesso di Costruire" (PdC) convenzionato ammette inoltre le seguenti ulteriori categorie di intervento:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 9,00;
- - la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
- - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
- - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
- - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
- - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
- - realizzazione di tettoie (Ip.6).
Mediante i titoli abitativi diretti e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare ed in forma obbligatoria regolati:
- - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e tecnologie di ingegneria naturalistica;
- - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al Resede di riferimento) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
- - gli interventi, le opere e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;
da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate. Tramite il PdC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici previsti in relazione alle categorie funzionali esistenti, secondo quanto disposto all'art. 9 delle presenti Norme.
10. Per questi insediamenti non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli edifici e degli immobili secondo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme.
