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Art. 22. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale

1. Definizione e classificazione. Sulla base delle indicazioni generali contenute nel PSI, l'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale è identificato dal POI in funzione dell'impianto storico e del conseguente valore architettonico e documentale, ovvero della relativa caratterizzazione funzionale. In particolare gli edifici qualificati come "Edificato sparso e/o isolato" sono individuati e distinti nella cartografia di Quadro propositivo (QP) ed in particolare negli elaborati "QP.II Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Quadro comunale" (cartografia in scala 1:10.000), "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000) e "QP.V Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali" (cartografia in scala 1:2.000) con apposita simbologia grafica e codice alfa - numerico, secondo la seguente classificazione:

  • - Edificato di impianto storico, comprendenti il patrimonio edilizio esistente di valore o interesse sotto il profilo storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni di valore architettonico e monumentale (chiese, pievi, ville, fattorie ed edifici padronali e altri edifici di interesse culturale), l'edilizia di base di impianto rurale e di interesse tipologico - ambientale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche, ecc.) e gli altri edifici comunque di impianto storico;
  • - Edificato di recente formazione o trasformato e privo di interesse, comprendenti le forme insediative di recente formazione e di impianto o a carattere non storico, ovvero gli edifici di impianto storico il cui significativo grado di trasformazione e/o alterazione consente di assimilarli a quelli di recente formazione, a diversa destinazione funzionale, generalmente di articolazione e organizzazione elementare, come singoli edifici o complessi di edifici e piccoli aggregati, isolati e disseminati in territorio rurale;
  • - Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole) in territorio rurale; comprendenti le forme insediative contemporanee di rilevante estensione o dimensione, di norma articolate e complesse in termini d dislocazione e organizzazione, a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni dell'edificato sparso e/o isolato di cui al precedente comma 1 ed indipendentemente dalla "Zona" del territorio rurale entro cui risultano ricadere i singoli immobili, il POI stabilisce le categorie di intervento ammissibili e le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, anche a destinazione agricola, secondo quanto disposto agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni di edifici di cui al precedente comma 1 il frazionamento delle Unità Immobiliari (UI) residenziali è ammesso ai limiti e alle condizioni definiti dal POI all'art. 16 delle presenti Norme. E' sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Disposizioni generali. Il POI tenendo conto di quanto ulteriormente disposto per ogni singola "Zona" a successivi Capi II, III e IV del presente Titolo II, disciplina all'art. 24 delle presenti Norme le specifiche disposizioni concernenti la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, aventi per oggetto gli edifici a destinazione agricola e gli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale.