Piano Operativo Intercomunale
Art. 21. Definizione tematica e "Zone" del territorio rurale
1. La disciplina della "Gestione di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" persegue le "Strategie per la valorizzazione del territorio rurale" del PSI declinando e attuando le indicazioni concernenti gli "Ambiti del territorio rurale delle UTOE", nel rispetto delle indicazioni per le azioni e delle regole e i principi di utilizzazione, manutenzione e trasformazione, definiti per l'Invariante strutturale (II) i caratteri ecosistemici del paesaggio e l'Invariante strutturale (IV) i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, dello stesso PSI.
2. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 13, la suddetta disciplina del POI si applica alle seguenti "Zone":
Parchi di livello comprensoriale (P)
- - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
- - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
- - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)
Aree agricole, forestali e naturali (E)
- - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
- - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
- - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
- - Aree agricole specializzate (E4)
- - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
- - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
- - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)
- - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)
3. Il POI reca inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale" ricadente nelle diverse sopraelencate "Zone" del territorio rurale, comprendente anche gli Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia, di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Fermo restando le disposizioni normative di cui al precedente comma 3 concernenti le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), per le sopraelencate "Zone" il POI, oltre alla specifica definizione determinata in relazione all'articolazione del PSI e agli approfondimenti del Quadro conoscitivo (QC), reca inoltre le disposizioni normative concernenti:
- - le trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016,
- - le dimensioni e le possibilità di frazionamento delle unità immobiliari, le categorie funzionali ammesse ed insediabili in applicazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi ammessi.
5. In applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della LR 65/2014, nella realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'Edificato sparso e/o isolato a destinazione non agricola nel territorio rurale diversi dall'attività edilizia libera, devono essere garantiti all'interno del "Resede di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, contestuali interventi ed opere finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree e degli spazi aperti interessati. Fatto salvo quanto ulteriormente disciplinato dal RE.o, deve in ogni caso essere assicurato:
- - il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, argini, briglie, gorili, reticolo idrografico superficiale, ecc.), dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d'arte di corredo (muri di sostegno, ponti, scoline, ecc.);
- - l'adeguata gestione (manutenzione e/o rinnovo per ragioni fitosanitarie) degli individui arborei ad alto fusto, dei filari di alberi, delle siepi e degli arbusti di interesse paesaggistico, degli alberi di confine o di segnalazione;
- - la realizzazione delle aree di sosta privata e di relazione, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle indicazioni regolamentari richiamate.
A tal fine, fermo restando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme in riferimento agli edifici di impianto storico, i suddetti elementi ed aspetti devono essere in particolare esplicitamente rilevati ed individuati negli atti autorizzativi e nei titoli abilitativi, previa presentazione di appositi elaborati fotografici, grafici e cartografici di inquadramento territoriale ed ambientale, da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nel RE.o.
6. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, secondo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme, si deve altresì prevedere per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro la contestuale realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, ovvero di miglioramento e manutenzione paesaggistica e territoriale, delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'art. 5 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della LR 65/2014.
