Piano Operativo Intercomunale
Art. 20. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali
1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella stabilita ai sensi degli art.li 9.bis e 23.ter del DPR 380/2001, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7 bis della LR 65/2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 della stessa LR 65/2014 per gli edifici situati nel territorio rurale.
2. Ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014 la "Categoria funzionale" e la relativa "Destinazione d'uso" di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella prevalente in termini di superficie utile (Su). È pertanto da considerarsi mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare (UI) in modo tale da interessare oltre il 50% della superficie utile (UI) dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita (Sv) per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della LR 62/2018 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono comunque essere previste ed ammesse dal POI, per ogni singola "Zona" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
3. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal POI per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare (UI), le destinazioni d'uso strumentali purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato, anche in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi e/o atti abilitativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per l'insediamento della nuova destinazione d'uso.
5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:
- a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2).
- b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA);
- - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3).
6. Fermo restando quanto disciplinato dagli art.li 81 (Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola degli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007) e 82 (Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale) della LR 65/2014, il cambio di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola ubicati in territorio rurale, ai sensi dell'art. 83 della stessa LR 65/2014, è specificatamente disciplinato all'art. 24 nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo II delle presenti Norme.
7. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti e dovuti per gli interventi di "ristrutturazione edilizia", da stabilirsi puntualmente nello specifico regolamento di cui all'art. 7 delle presenti Norme.
8. Allo scopo di favorire processi di recupero e valorizzazione di immobili edifici o complesso di edifici e spazi dismessi o non utilizzati e di promuovere, nel contempo, lo sviluppo di iniziative e attività economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire la "utilizzazione temporanea" per un termine temporale comunque definito dei suddetti immobili, per destinazioni funzionali diverse da quelle ammesse dal POI per le singole "Zone", in deroga alle disposizioni della presente disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili pubblici che privati, purché sia finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative di rilevante interesse pubblico. I criteri, le condizioni, la durata temporale e le modalità di utilizzazione temporanea degli immobili da parte di un soggetto richiedente sono specificati con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. L'utilizzazione temporanea non comporta pertanto il mutamento di destinazione funzionale e d'uso delle unità immobiliari (UI) interessate.
