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Art. 18. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "Categorie funzionali" principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina contenuta al presente Capo e di quella concernente le attrezzature, i servizi e le dotazioni territoriali, di cui al Titolo V delle presenti Norme, nonché al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30 del PSI in riferimento agli standard urbanistici, il POI suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.a) direzionale;
  • e.b) di servizio;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto specificato all'art. 19 delle presenti Norme.

3. Al successivo art. 19 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva (non prescrittiva) e di orientamento generale, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali e sub - categorie funzionali in corrispondenti "destinazioni d'uso", ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.

4. Ferme restando le destinazioni d'uso legittimamente esistenti alla data di adozione del POI e di quanto disposto al successivo comma 5, il POI definisce ed indica la disciplina delle "Categorie funzionali", anche eventualmente specificate in riferimento ad alcune sub -articolazioni, secondo quanto puntualmente disposto per ogni singola "Zona" ai Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti norme.

5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VII Capo I, dei fattori di fragilità e vulnerabilità dalle stesse rilevati e ai fini di assicurare la tutela dell'integrità delle risorse e del patrimonio territoriale e un'adeguata qualità ambientale dei contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati dal POI, in tutto il territorio dei comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è vietato:

  • - l'insediamento di "Aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
  • - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali" di cui all'art. 13 comma 1 lettere f) della LR 62/2018;
  • - l'insediamento di "Allevamenti intensivi di animali equiparabili ad attività produttiva-industriale". Sono altresì vietati allevamenti compatibili con l'attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato del PSI, fatti salvi gli allevamenti da realizzare mediante PAPMAA comunque da assoggettare a Piano Attuativo (PA).