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Art. 16. Dimensione minima delle "Unità immobiliari" (UI) residenziali. Norme comuni

1. Il POI, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) e della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).

2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali mediante frazionamento, ovvero nei casi di formazione di nuove UI mediante cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal POI per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su), come definita dal Regolamento n. 39R/2018:

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato

Insediamenti di impianto storico (A). Vedi nota (*) Centri maggiori di antica formazione (AA) UI non inferiore a 30 mq Centri minori di antica formazione (AM) UI non inferiore a 30 mq Agglomerati di matrice antica (AG) UI non inferiore a 30 mq Edifici isolati di impianto storico (AP) UI non inferiore a 40 mq Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B) Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo [...] (BA) UI non inferiore a 40 mq Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati [...] (B1) UI non inferiore a 50 mq Tessuti ad isolati aperti e [...] di edilizia pianificata (B2) UI non inferiore a 50 mq Tessuti di margine sfrangiati [...] o a viluppo lineare [...] (B3) UI non inferiore a 60 mq Altre "Zone" del territorio urbanizzato Comunque denominate e classificate UI non inferiore a 70 mq

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale

Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V). Vedi nota (*) Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na). UI non inferiore a 30 mq Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb) UI non inferiore a 50 mq Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv) UI non inferiore a 100 mq Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E) Edificato sparso e/o isolato di "impianto storico" UI non inferiore a 30 mq Edificato sparso e/o isolato di "recente formazione" UI non inferiore a 50 mq Insediamenti specialistici [...] in territorio rurale Non ammessa la residenza

(*) All'interno delle "Zone" identificate dal POI quali "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Insediamenti periurbani e/o rurali" (N - V) il frazionamento degli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) è ammesso esclusivamente mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), definito sulla base delle elaborazioni di cui all'art. 15 comma 8 delle presenti Norme.

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al successivo Titolo VI delle presenti Norme, il numero delle UI residenziali ammissibili è puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinato nelle relative "schede norma", secondo quanto indicato per ogni singola previsione negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali

4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni delle UI anche inferiori a quelle indicate per le singole "Zone" del POI, qualora legittimamente esistenti anteriormente all' adozione del presente POI. Restano salvi eventuali ulteriori obblighi impartiti da leggi e regolamenti in materia edilizia in ragione della datazione di realizzazione dell'intervento.

5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 36 di Superficie utile (Su).

6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme).

7. In tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del POI non espressamente disciplinati nelle presenti Norme, ovvero non contemplati nel presente articolo, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).