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Art. 15. Attuazione della disciplina e "Categorie di intervento"

1. Il POI stabilisce e disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014 e smi, che specificano e declinano le categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPRn. 380/2011 e smi (TUED).

2. La definizione delle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, richiamata al precedente comma 1, come stabiliti alla data di entrata in vigore del POI e come eventualmente più dettagliatamente articolati e specificate di seguito nel presente articolo, ovvero nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, in relazione ai parametri urbanistico - edilizi e ai caratteri architettonici e morfotipologici relativi a singoli interventi od opere. In particolare, sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del POI riferite alle singole "Zone":

  • - Opere ed interventi edilizi sul PEE

Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;

Ma. Manutenzione straordinaria;

Rs. Restauro e risanamento conservativo;

Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;

Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;

Ip. Interventi pertinenziali, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme;

De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;

Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.

  • - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Ne. Nuova edificazione;

Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;

Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

In. Infrastrutture ed impianti, con trasformazione permanente di suolo inedificato;

Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;

Ru. Ristrutturazione urbanistica;

Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti, mediante ampliamento all'esterno della sagoma;

Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;

Se. Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) con contestuale incremento di volumetria;

Pi. Piscine ed impianti sportivi, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Le categorie di intervento concernenti la nuova edificazione o l'installazione dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è specificatamente definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammessi dal POI nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.o e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme.

5. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 2 della LR 65/2014, in tutti i casi in cui sia ammessa dal POI, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 3 della LR 65/2014, nei soli casi in cui sia espressamente indicato e ammesso dal POI, nelle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, può comprendere le seguenti sub-categorie:

  • - interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac); ovvero intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
  • - interventi di demolizione e contestuale (non fedele) ricostruzione, comunque configurata (Rr.b); ovvero seguiti anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, con esclusione di ulteriori aumenti di volumetria complessiva fatto salvo quanto precedentemente indicato;
  • - interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d); previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Gli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui alle precedenti sub-categorie qualora siano eseguiti su immobili direttamente tutelati (Beni storico-culturali ai sensi della parte II del Codice), ovvero situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero su immobili ricadenti in zone omogenee "A" come individuate dal POI ai sensi del DM 1444/1968 (di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti Norme), devono in ogni caso essere eseguiti (anche in limitazione a quanto precedentemente indicato) nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva.

7. Qualora la disciplina di riferimento delle singole zone del POI ammetta, con riferimento agli immobili ed aree di cui al precedente capoverso, contestualmente agli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" interventi di "addizione volumetrica", il relativo complessivo intervento deve intendersi ammesso, anche in assenza di espressa disposizione della disciplina di zona, quale "sostituzione edilizia". Resta salvo, in tale ultimo caso, il rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente eccezion fatta per l'inserimento dell'addizione volumetrica.

8. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da determinarsi e calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definito dal Regolamento n. 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali, la consistenza dimensionale è invece da determinarsi e calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento n. 39R/2018.