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Art. 14. Trasposizione e dettaglio del "Territorio urbanizzato" e limite dei centri abitati

1. Il POI riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) la trasposizione alla scala di maggiore dettaglio dei riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare del "Perimetro del Territorio urbanizzato" e del "Perimetro degli Agglomerati e Nuclei rurali", di cui agli art.li 19 e 20 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI. Le suddette perimetrazioni tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e POI, nonchè dell'effettivo stato dei luoghi e dei rapporti che legano i tessuti edificati ai relativi spazi aperti pertinenziali (anche deducibili con riscontro ai dati informativi catastali), secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso POI, nel rispetto della disciplina a tal fine definita dallo stesso PSI.

2. Il POI riporta altresì uno schema generale di riferimento per l'identificazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) del PSI, indicato ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI, con particolare riferimento al dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, di cui all'art. 29 della Disciplina di piano del PSI.

3. La trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI può costituire il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgsn. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPRn. 495/1992) da determinare con apposito atto approvato dai singoli comuni, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell'estensione degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni del POI e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.

4. All'esterno della trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI, il "Resede di riferimento" definito all'art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all'art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.