Piano Operativo Intercomunale
Art. 75. Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
1. Definizione. Comprendono le “Zone” aventi le caratteristiche di lotti liberi inedificati dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, ancorchè eventualmente necessitanti di opere di integrazione o adeguamento, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI e appositamente individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti di riqualificazione del margine urbano” delle UTOE. In particolare il POI individua e disciplina:
- - Lotti a prevalente destinazione residenziale (Lr.n);
- - Lotti a prevalente destinazione turistico ricettiva (Lt.n);
- - Lotti a prevalente destinazione produttiva (Lp.n).
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi di “nuova edificazione” (Ne), destinati al completamento dei tessuti urbani consolidati, a realizzarsi mediante “Permessi di Costruire” (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni e prescrizioni di seguito indicate.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio allo specifico “Atlante comunale”. Per ogni singola “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “Tabelle - norma” contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio, comprendenti in particolare:
- - Codice univoco identificativo della previsione (ID);
- - Localizzazione (Frazione, Indirizzo, UTOE)
- - Superficie fondiaria (Sf - mq);
- - Superficie edificabile (Se - mq);
- - Altezza Massima (H - mt);
- - Indice di copertura (Ic - %).
Per queste “Zone”, oltre alle “Prescrizioni e misure vincolanti di qualificazione ambientale e paesaggistica” eventualmente definite per ogni singolo lotto, devono comunque essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:
- - Distanze minime dai confini del singolo lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale;
Resta inoltre l'obbligo del rispetto delle eventuali ulteriori misure, prescrizioni e condizioni di cui all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme.
4. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:
- - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
- - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui al comma 2, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.
5. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi vincolante per la formazione dei PdC convenzionati e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PdC” per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
- - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
- - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
- - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e le destinazioni d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PdC” convenzionati.
