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Art. 9. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici e parcheggi

1. In coerenza con quanto disposto dai Regolamenti di cui alle DPGR n° 2R/2007 e DPGR n° 32R/2017 e dal PSI vigente, gli standard urbanistici previsti dal DMn. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), sono individuati dal POI quali livelli minimi inderogabili per garantire la qualità degli insediamenti, da verificare ed assicurare a livello dei singoli comuni.

2. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 4 del DM 1444/68 e della disciplina del PSI, fatto salvo quanto previsto e disposto al successivo comma 4 in riferimento agli interventi di particolare rilevanza in termini dimensionali e di potenziale carico urbanistico, le previsioni del POI e le relative "Zone", con particolare riferimento a quelle definite dalla "Disciplina degli insediamenti esistenti" di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme e fermo restando quanto disposto al Titolo V, assicurano nel loro complesso e senza ulteriori necessità di reperimento di aree, il rispetto e il perseguimento delle dotazioni minime di spazi destinati a "Standard urbanistici" stabilite dallo stesso PSI, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente richiamate.

3. La verifica del rispetto degli Standard urbanistici minimi di livello comunale è a tal fine descritta ed indicata nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del POI denominato "QP.VIII Relazione generale e di conformità" e più in dettaglio accertata e per ogni singolo comune negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

4. Ai sensi ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23ter commi 1bis, 1ter e 1quater del DPRn. 380/2001, sono definite le seguenti specifiche condizioni e conseguenti eventuali prescrizioni e limitazioni da osservare ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle correlate disposizioni normative (oggetto delle presenti Norme) del POI. In particolare negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica", "Sostituzione edilizia" e "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportanti la trasformazione di immobili aventi complessivamente Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 300 mq con contestuali mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, è obbligatorio reperire ed assicurare, attraverso la previa approvazione di un apposito Progetto Unitario Convenzionato (PUC), la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi pubblici di cui al DM 1444/68 (standard urbanistici), ai sensi dell'art. 41 quinquies della L. 1150/42 e smi, nelle categorie del verde attrezzato e dei parcheggi e aree di sosta, da determinarsi sulla base degli abitanti insediabili e nella dimensione non inferiore a 18 mq per abitante insediabile.

5. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili in attuazione delle previsioni del POI e delle presenti disposizioni normative, di cui all'art. 3 del DM 1444/68, nonchè ai fini di quanto disposto al precedente comma 4, si assume quali parametri di riferimento, che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificabile (e/o edificata), pari a circa 80 mc - calcolato vuoto per pieno - di volume edificabile (e/o edificato).

6. Per le zone omogenee classificate A e B, ai sensi dello stesso DM 1444/68 e secondo quanto indicato all'art. 13 delle presenti Norme, i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici (Standard urbanistici) di cui al precedente comma 4 sono ridotte nella misura del 50%.

7. In relazione agli obblighi determinati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi (realizzazione e cessione gratuita di standard urbanistici), resta altresì in alternativa fermo quanto disposto in ordine alla eventuale possibilità di "Monetizzazione" degli stessi, secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme.

8. I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 (art. 41 sexies della L. 1150/1942) sono sempre dovuti e necessari per le categorie di intervento definite dal POI "Trasformazioni urbanistiche ed edilizie", di cui all'art. 15 delle presenti Norme, qualora comportanti la realizzazione di nuove costruzioni, ovvero ampliamento di quelle esistenti, da calcolarsi secondo il parametro del volume edificato (e/o edificabile). I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 sono altresì dovuti e necessari nel solo caso degli interventi di "addizione volumetrica" (Ad) degli edifici o UI esistenti, da calcolarsi per la sola parte in ampliamento rispetto al volume edificato esistente.

9. Per gli esercizi commerciali di vicinato di cui alla LR 62/2018, esistenti o da insediare, ricadenti nelle "Zone" del POI denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali" (B), "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na) e "Agglomerati e nuclei di recente formazione" (Nb), la superficie da destinare a parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020.