Piano Operativo Intercomunale
Opere e interventi privi di rilevanza edilizia. Definizioni, parametri e caratteri
Fatto salvo quanto disposto agli articoli 7 e 15 delle presenti Norme, il POI definisce i seguenti parametri dimensionali e i caratteri tipologici riferiti a specifiche opere ed interventi, ovvero manufatti, "privi di rilevanza edilizia" (non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione) ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014. In particolare:
- - pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; comunque realizzati con strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, possono avere una altezza media non superiore a mt. 2,50 misurata dal piano di campagna ed una dimensione della proiezione a terra delle strutture non superiore a mq 12 per ogni singola UI dotata di un'area scoperta di pertinenza avente una superficie fino a mq. 400, oppure di una superficie non superiore al 5% della superficie dell'area scoperta di pertinenza della singola UI fino ad una superficie massima di mq. 18;
- - gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie destinate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto; possono avere una altezza media non superiore a mt. 2,50 misurata dal piano di campagna ed una dimensione della proiezione a terra delle strutture non superiore a mq 12 per ogni singola UI dotata di un'area scoperta avente una superficie fino a mq. 300, oppure di una superficie non superiore al 5% della superficie dell'area scoperta di pertinenza della singola UI fino ad una superficie massima di mq. 16, nei casi di area scoperta di pertinenza superiore ai 300 mq;
- - piccole strutture con funzioni accessorie non destinate alla permanenza di persone collocati nelle aree di pertinenza degli edifici (ovvero nei lotti urbanistici di riferimento e nei Resede di riferimento di cui all'art. 5 delle presenti Norme), quali ricoveri per animali domestici o da cortile, ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, limonaie e legnaie (diverse dagli interventi pertinenziali purché realizzati in materiali leggeri (preferibilmente in metallo e/o legno), senza parti in muratura, semplicemente appoggiati o ancorati al suolo; possono avere una altezza media non superiore a mt. 2,20 misurata dal piano di campagna ed una dimensione della proiezione a terra delle strutture non superiore a mq 6 per ogni singola UI dotata di un'area scoperta avente una superficie fino a mq. 300, oppure di una superficie non superiore al 3% della superficie dell'area scoperta di pertinenza della singola UI fino ad una superficie massima di mq. 10.
