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Interventi pertinenziali. Definizioni, parametri e caratteri

Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Interventi pertinenziali" di cui all'art. 15 (Codice: Ip), eventualmente ammessi e realizzabili, all'interno del resede di riferimento quale definito dall'art. 5 delle presenti Norme, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, gli interventi di seguito indicati. Gli stessi, qualora eccedenti i parametri previsti dall'art. 135, comma 2, lett. e) della LR 65/2014 costituiranno, ai fini della definizione del titolo abilitativo e del correlato regime amministrativo, interventi soggetti a Permesso di Costruire (PdC):

Ip.1. Demolizione di "superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari" facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purché accessori, e successiva ricostruzione anche con diversa ubicazione e sagoma, per una dimensione non superiore al "Volume totale o volumetria complessiva" esistente. La ricostruzione potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando il volume esistente.

Ip.2. Realizzazione di "volumi tecnici" sulla copertura dell'edificio principale e di altri volumi tecnici necessari all'efficientamento e/o l'adeguamento igienico sanitario o di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ip.3. Realizzazione "una tantum" di "vani e manufatti tecnici e di servizio" ripostigli, magazzini ed altri vani, di servizio alle unità immobiliari (ad esempio spogliatoi di piscine e impianti sportivi ad uso privato), di superficie edificabile (Se) non superiore al 10% di quella esistente o di nuova edificazione - comunque non oltre 8 mq per ogni UI - aventi un'altezza utile interna comunque non superiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.

Ip.4. Realizzazione di "cantine e scantinati", vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive, da ricavarsi esclusivamente entro la proiezione a terra (ingombro perimetrale) degli edifici esistenti e/o di nuova edificazione, aventi un'altezza utile interna comunque inferiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.

Ip.5. Realizzazione "una tantum" di "autorimesse private", singole o collettive di Superfice edificabile (Se) non superiore ai parametri di cui all'art. 2 della L. 122/1989, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a mt. 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 è ammessa solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. La superficie coperta delle autorimesse degli immobili a destinazione residenziale (non computabile ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale) non potrà comunque essere superiore a mq 24 per ogni unità immobiliare (UI).

IP.6. Realizzazione di "tettoie", come definite dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018, della superficie coperta non superiore a mq 16. La tettoia può essere posta in aderenza all'edificio principale, oppure ubicata nel Resede di riferimento o nel lotto urbanistico di pertinenza ed in questo ultimo caso l'altezza massima in gronda non può essere superiore a mt. 2,40.

Nell'ambito degli interventi pertinenziali è sempre inoltre ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici e dei manufatti, anche quali elementi complementari ed integrati alle strutture di ombreggiatura o protezione di parcheggi e spazi di sosta di relazione, aventi comunque natura pertinenziale.

Gli interventi pertinenziali precedentemente indicati, qualora ammessi per ogni singola "Zona" del POI sono subordinati alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo a cura e spese dell'interessato, contente l'impegno a tempo indeterminato a non mutare la specifica destinazione e a non alienare i volumi e le superfici realizzate separatamente dall'UI di cui costituiscono pertinenza.