Piano Operativo Intercomunale
Art. 8. Piani e programmi intercomunali o comunali di settore
1. Il POI garantisce la coerenza, l'integrazione e il raccordo con i piani e programmi comunali e/o intercomunali di settore ed in particolare:
- a) in relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) di ogni singolo comune, il POI definisce specifiche indicazioni ricognitive e attuative, contenute nel "Quadro valutativo" (QV) ed in particolare nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS e relativi allegati tecnici, di cui all'art. 84 delle presenti Norme, al fine di verificare e assicurare la compatibilità acustica delle previsioni dello stesso POI, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme;
- b) in relazione al "Piano di protezione civile" (PPC) intercomunale dell'UC e di ogni singolo comune, il POI recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione e gestione operativa del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche e attuative, contenute in allegato alle indagini di fattibilità idrogeologica e sismica del "Quadro geologico - tecnico (QG)", di cui all'art. 85 delle presenti Norme.
2. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, intercomunali o comunali, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale o urbanistica, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del POI, garantendo il coordinamento e la coerenza tra previsioni e disposizioni normative definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti politiche o azioni settoriali.
3. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, costituente contenuto integrativo del POI, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo I Capo IV delle presenti Norme.
4. Il POI reca inoltre le disposizioni normative per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II, ed in particolare agli art.li 87 e 89 delle presenti Norme che costituiscono anche quadro di riferimento e contenuto essenziale per la formazione del "Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (PEBA) in ambito urbano dei singoli comuni o per l'aggiornamento di quelli eventualmente vigenti.
