Piano Operativo Intercomunale
Art. 91. Disposizioni per le "Aree non pianificate"
1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell'art. 105 della LR 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell'art. 95 della LR 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive nel POI di detta disciplina ancorché ricadenti nei territori dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. Nelle aree non pianificate, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - superamento delle barriere architettoniche e adeguamento alle esigenze dei disabili (Ba);
- - la "manutenzione ordinaria" e la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e di risanamento conservativo" (Rs).
Le categorie di intervento di cui al comma 2 sono ammesse senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari (UI) esistenti, come definite all'art. 92 delle presenti Norme.
