Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 90. Tutela dei beni e manufatti minori di interesse patrimoniale

1. Il POI, secondo le finalità generali definite dal PSI in riferimento al patrimonio territoriale, sulla base del Quadro conoscitivo (QC), individua con apposita simbologia grafica nelle cartografie di Quadro propositivo (QP), con valore indicativo ed orientativo i "Beni e manufatti minori di interesse ambientale e culturale" comprendenti in particolare:

  • - Sorgenti captate;
  • - Alberi monumentali, alberi di rilevanza ambientale, ilari alberati di corredo della viabilità;
  • - Sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, ecc.);
  • - Manufatti votivi e religiosi;
  • - Lavatoi, fontanili e abbeveratoi;
  • - Elementi testimoniali della Linea Gotica;
  • - Ponti e altre opere d'arte infrastrutturali;

considerati beni di interesse comune unitamente a quelli indicati per la rete della mobilità lenta (di cui all'art. 71 delle presenti Norme), per i quali sono dettati dallo stesso POI i seguenti indirizzi di orientamento ai fini della loro tutela, conservazione e conseguente eventuale riqualificazione.

2. Fermo restando quanto disciplinato agli art.li 86 e 87 delle presenti Norme, i beni e manufatti precedentemente elencati sono soggetti a tutela nella loro consistenza fisica e materiale e diversa caratterizzazione (geomorfologica, idraulica, culturale e biologica), ad azioni di ripristino o restituzione (reimpianto) di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione e qualificazione del loro contenuti testimoniali, documentali e d'uso.

3. Gli interventi e le opere di qualsiasi natura da attuarsi in applicazione delle previsioni e conseguenti disposizioni normative del POI, qualora interessino "Zone" nelle quali ricadano i beni e manufatti precedentemente elencati, devono garantire la contestuale manutenzione degli stessi beni e manufatti, l'eventuale recupero (se necessario orientato al superamento di eventuali situazioni di degrado, dequalificazione o di perdita di funzionalità), nel rispetto dei caratteri di naturalità ovvero ambientali, tipologici, formali e costruttivi originari.

4. I PA, PUC e PdC, di cui all'art. 6 delle presenti Norme e i PAPMAA., di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché ogni altro progetto soggetto a titolo abilitativo, ove comprendenti beni e manufatti di cui al precedente comma 1, sono corredati da un apposito rilievo di dettaglio atto ad individuare la consistenza, la caratterizzazione e la qualità degli stessi, anche riscontrando eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità.

5. In questo quadro, ai fini di quanto disposto al precedente comma 4, a livello generale, il POI definisce i seguenti indirizzi di orientamento:

  • a) È da evitare l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali, dei sentieri dei percorsi camporili e delle mulattiere, ancorchè non individuati dal POI, con prioritaria attenzione per quelli di cui all'art. 71 delle presenti Norme, se non per comprovate esigenze di interesse pubblico e comunque da effettuarsi sempre previa autorizzazione comunale. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica ma riconosciute di uso pubblico, dovranno essere oggetto di manutenzione e gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
  • b) Deve essere assicurata la conservazione e la manutenzione delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, ecc.), ancorchè non individuati dal POI ,nei loro caratteri formali e funzionali di presidio agrario, forestale e idrogeologico, indipendentemente dalle pratiche colturali esercitate; in questo quadro è sempre ammesso il consolidamento e il ripristino delle strutture originarie, anche mediante l'introduzione di tecniche e soluzioni costruttive contemporanee purché aventi caratteri formali ed estetico - percettivi analoghi o comparabili a quelli originari o tradizionali.
  • c) Per gli elementi semi-naturali quali alberi monumentali, filari, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, ancorchè non individuati dal POI, è obbligatoria la tutela. Gli interventi manutentivi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono da perseguire azioni di difesa fitosanitaria tese alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere preferibilmente effettuata con piante autoctone, non idroesigenti e non infestanti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
  • d) I beni di interesse documentale, testimoniale o culturale, ovvero gli altri manufatti di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d'arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, marginette, ecc.) e dell'arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavatoi, essiccatoi, ecc.), ancorchè non individuati dal POI, dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. A tal fine gli interventi ammessi sono fino al "restauro e risanamento conservativo" (Rs).
  • e) I Geotopi e le sorgenti sono soggetti alle condizioni e prescrizioni definite dal POI sulla base di quanto definit0 ed indicato nel Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 83 delle presenti Norme. Per le sorgenti resta inoltre fermo quanto ulteriormente disposto agli art.li 55 e 64 delle presenti Norme.

6. Qualora i beni e i manufatti richiamati ai commi precedenti ricadono all'interno di "Zone" disciplinate al Titolo VI (Disciplina delle trasformazioni, Nuove previsioni) delle presenti Norme, o siano direttamente relazionati a queste e riferibili alla proprietà del proponente o di proprietà pubblica, il Piano attuativo (PA), il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o il Permesso di costruire (PdC) convenzionato, previsto e disciplinato dal POI per dette zone dovrà garantire, come ulteriore "misura di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ai sensi degli articoli 10 e 72 delle presenti norme, compatibilmente con gli interventi di natura edilizia e urbanistica ammessi dallo stesso POI nelle singole "Schede - norma", interventi di manutenzione o restauro di detti beni e manufatti che saranno assicurati nell'ambito dell'apposita convenzione da stipulare tra soggetto proponente e Comune interessato.

7. Il RE.o può stabilire ulteriori specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli interventi di cui ai precedenti commi, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.