Piano Operativo Intercomunale
Art. 89. Abbattimento delle barriere architettoniche. Disposizioni di programmazione
1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, sono tenuti a dotarsi di specifico "Piano - programma per l'eliminazione delle barriere architettoniche" (PEBA) nell'ambito urbano, esclusivamente riferito agli insediamenti ricadenti nel territorio dei singoli comuni, le cui indicazioni cartografiche, esemplificazioni e disposizioni sono da ritenersi contenuto integrativo a carattere prescrittivo del POI e delle presenti Norme. I Comuni eventualmente già dotati di PEBA, con apposito atto, integrano il suddetto Piano - programma, tenendo conto delle disposizioni a tal fine contenute nel presente articolo.
2. Il PEBA reca in particolare le indicazioni tecniche e le direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all'art. 95 comma 6 della LR 65/2014, individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle attrezzature e strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni di interesse collettivo o generale e delle principali infrastrutture per la mobilità.
3. Il piano - programma di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità e tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle corrispondenti disposizioni normative del POI, con prioritaria attenzione per quelle di cui al Titolo V delle presenti Norme, è corredato:
- - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal Quadro conoscitivo (QC) del POI;
- - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
- - dall'indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
- - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.
4. Le attività di monitoraggio del POI di cui all'art. 85 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del piano - programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.
5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni del POI concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell'analogia, delle indicazioni contenute nel "Piano - programma" di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono in ogni caso assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di strutture ed impianti (ascensori, piattaforme, servoscale, ecc.) all'interno di fabbricati, ovvero degli spazi aperti (anche pertinenziali), nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità ai diversi immobili.
