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Art. 88. Promozione dell'edilizia sostenibile e delle fonti energetiche rinnovabili

1. Il POI promuove nell'attuazione della relativa complessiva disciplina e più in specifico nella formazione dei diversi strumenti attuativi concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, la "Edilizia sostenibile" (ovvero la bioarchitettura e la bioedilizia e più in generale l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale), in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l'edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGRn. 32R/2017.

2. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i singoli comuni mediante apposito regolamento definiscono specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo i criteri generali a tal fine appositamente definiti dal RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme,

3. Il regolamento comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico da installare negli interventi sul PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

4. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 si dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006, nonchè delle specifiche disposizioni normative a tal fine da definire nei regolamenti comunali di cui al precedente comma 2.

5. I regolamenti comunali definiscono altresì le indicazioni e gli incentivi per l'installazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, in raccordo con le disposizioni normative di cui al D.Lgsn. 199/2021 (Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili), e delle relative disposizioni regionali eventualmente emanate dalle Regione Toscana in attuazione del medesimo decreto.