Piano Operativo Intercomunale
Art. 87. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione
1. Il POI persegue la "Qualità degli insediamenti" mediante l'applicazione delle disposizioni concernenti la qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione, di cui all'art. 62 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGRn. 32R/2017, che costituiscono riferimento prioritario per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Norme.
2. Il RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce eventuali specifiche direttive in ordine alla qualità degli insediamenti e delle relative previsioni ed interventi di trasformazione, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:
- - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina dei Piani di classificazione acustica comunali (PCCA).
- - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 delle presenti Norme.
- - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli art.li 55 e 83 delle presenti Norme.
- - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 88 delle presenti Norme.
- - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto agli art.li 67 e 71 delle presenti Norme.
- - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
- - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.
3. È comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite in termini generali dal RA di VAS, di cui all'art. 82 delle presenti Norme, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nel Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 83 delle presenti Norme.
4. Nelle more di definizione delle regolamentazioni di cui al precedente comma 2, ad integrazione di quanto disposto in termini generali dall'art. 14 della disciplina di piano del PSI vigente, sono definiti i seguenti "indirizzi" da perseguire nella formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Nome che decadono con l'approvazione del RE.o di cui al precedente comma 2. In particolare:
- a) Utilizzo di impianti solari per il fabbisogno energetico e il riscaldamento dell'acqua.
- - Le nuove edificazioni, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni comunque denominate che riguardino almeno il 50% delle Superfici edificate (Se) degli edifici, devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico, perseguendo in ogni caso l'istallazione di pannelli ed impianti solari, sia per uso termo - sanitario che per l'auto produzione di energia elettrica Sono fatte salve le eventuali limitazioni che riguardano gli edifici ricadenti in "Beni paesaggistici" e le impossibilità di natura tecnica che il progettista con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.
- b) Raccolta e gestione delle acque meteoriche e di scarico.
- - Nelle nuove edificazioni, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni comunque denominate che riguardino almeno il 50% delle Superfici edificate (Se) degli edifici, devono essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico ed essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche e per la raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, con stoccaggio in cisterne od accumuli naturali, della capacità minima di 5 mc per le case unifamiliari e per ciascuna unità di bifamiliari o a schiera, ed un minimo di 20 mc per tutti gli altri edifici con incremento di mc 1 ogni 100 mc di costruzione, fino ad un massimo di 100 mc.
- - In ogni caso nella realizzazione gli interventi di trasformazione deve essere garantita la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
- - Gli interventi di nuova edificazione e l'insediamento di nuove attività in esito al mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con esclusione delle "Zone" classificate "Tessuti storici (A -V) sono subordinati alla verifica e alla eventuale conseguente progettazione delle fonti di approvvigionamenti idrico, rispetto ai consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e/o recupero delle acque reflue e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
- c) Materiali da costruzione.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manuntenibili, eco -compatibili e riciclabili. Si deve a tal fine considerare:
- - l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.).
- - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione;
- - favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.).
- - l'utilizzo di materiali naturali (purché non provenienti da specie protette, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manuntenibili;
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo. Si deve al fine considerare la riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.
- d) Gestione del ciclo dei rifiuti.
- - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione, dovrà essere previsto per ogni unità abitativa uno spazio apposito per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- - Nelle nuove unità provviste di spazio esterno non permeabile ed asciutto, dovrà inoltre essere previsto apposito spazio per alloggiatura e gestione di biocompostiera, finalizzata alla riduzione alla fonte del rifiuto organico.
- e) Gestione degli spazi aperti pertinenziali.
- - nella realizzazione gli interventi di trasformazione deve essere garantito un indice di permeabilità pari ad almeno il 25% del lotto urbanistico di riferimento o del Resede di riferimento interessato;
- - negli spazi aperti resi permeabili deve essere assicurata la piantumazione di specie arboree e arbustive, secondo le "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.
5. Gli interventi e le opere concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Nome, assicurano altresì la realizzazione di interventi ed opere e l'impiego di tecnologie costruttive, strutturali ed impiantistiche ad elevato contenuto di sostenibilità, mediante la prioritaria applicazione degli indirizzi di cui all'art. 88 delle presenti Norme.
6. Gli interventi di trasformazione sono sempre tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche). Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di ascensori e piattaforme all'interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità agli edifici, secondo soluzioni e indicazioni definite nei PEBA di cui all'art. 89 delle presenti Norme, ovvero nel RE.o.
