Piano Operativo Intercomunale
Art. 86. Qualificazione e caratteri degli interventi sugli edifici di impianto storico
1. In applicazione delle disposizioni di cui dall'art. 138 comma 1 della LR 65/2014, i progetti relativi ad interventi ed opere da realizzarsi su edifici o complesso di edifici classificati dal POI di "Impianto storico", indipendentemente dalla "Zona" entro cui ricadono (di cui all'art. 13 delle presenti Norme) e con esclusione dell'Attività edilizia libera, degli interventi di "Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili" (Ba) e degli interventi di "Manutenzione straordinaria" (Ma), devono essere corredati di un adeguato "Rilievo e progetto architettonico" e di una correlata "Relazione storico - critica", volti a documentare e circostanziare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore e/o l'interesse storico, documentale e architettonico dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostrino la compatibilità degli interventi progettati con la prioritaria tutela e conservazione di tali elementi.
2. Fermo restando quanto ulteriormente indicato dal RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, i contenuti delle elaborazioni di cui al precedente comma 1 devono essere, di norma, i seguenti:
- a) analisi storica dell'immobile, con gli eventuali riferimenti bibliografici, documentali, cartografici e fotografici, se del caso integrati - per gli edifici classificati 1 - dalle opportune indagini tipologico - stilistiche;
- b) analisi dello sviluppo architettonico ed edilizio dell'immobile, nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonea documentazione grafica e fotografica di natura esplicativa;
- c) analisi e rilievo alla scala adeguata dello stato attuale dell'immobile, con l'individuazione e rappresentazione:
- - della natura e consistenza degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico - artistico, tipologico - documentario, architettonico o ambientale, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
- - degli eventuali ampliamenti non storicizzati, delle superfetazioni, nonché delle alterazioni e delle modifiche, ovvero delle sostituzioni di elementi, strutture e finiture, non coerenti con i caratteri dell'organismo edilizio originario;
- - delle destinazioni d'uso originarie e attuali dei singoli vani e locali, nonchè dell'analisi dello stato di conservazione fisica degli elementi costitutivi, eventualmente comprensiva della indicazione delle eventuali condizioni di degrado o dequalificazione;
- - dell'estensione, articolazione e caratteri degli spazi aperti di natura pertinenziale o accessoria e delle relative sistemazioni (idraulico - agrarie, recinzioni, ecc.), dei manufatti e degli arredi fissi e delle essenze arboree eventualmente presenti;
- d) rappresentazione alla scala adeguata dello stato progettato dell'immobile, secondo una elaborazione coerente in termini di possibilità di effettiva comparazione dei relativi contenuti con lo stato attuale (lettera c) e contenente anche eventuali dettagli costruttivi, tipologici e architettonici e lo stato sovrapposto;
- e) esposizione e descrizione delle motivazioni dell'intervento progettato, con l'illustrazione dei criteri adottati e la dimostrazione della sua coerenza con le risultanze delle analisi svolte, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finali dei singoli locali;
- f) argomentazione e descrizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati, per recuperare, ripristinare e/o valorizzare gli elementi di pregio o di valore da tutelare e per mitigare o eliminare le eventuali condizioni di degrado e dequalificazione presenti.
Nella relazione e negli elaborati di progetto definiti alle precedenti linee, devono inoltre essere indicati e descritti i materiali costituivi e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni componente edilizia. Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e dei prospetti delle facciate esterne devono essere chiaramente indicate le finiture, le cornici, i bugnati, le strutture in pietra e gli altri elementi decorativi e strutturali presenti con le principali caratteristiche, compreso iscrizioni, insegne, targhe e stemmi, il tipo ed il colore delle tinteggiature esistenti, eventuali superfetazioni o materiali incongrui. Qualora l'intervento riguardi edifici inseriti all'interno di corti, aie e spazi aperti comuni con edifici tra loro contermini o con pareti aderenti, il rilievo deve comprendere anche la rappresentazione delle parti di facciate e corpi di fabbrica adiacenti e contigui. Il progetto deve inoltre essere accompagnato da idonea documentazione fotografica riguardante almeno i prospetti esterni, gli elementi di dettaglio delle facciate e della copertura, i vani e gli ambienti interni.
3. In riferimento alle singole componenti edilizie, costituenti l'edificio o complesso di edifici, il RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce specifici indicazioni per la conduzione e la realizzazione degli interventi con particolare attenzione per: coperture e manti di copertura, gronde, canali e pluviali, comignoli, canne fumarie, abbaini, lucernari ed altri elementi sporgenti del tetto, tessiture murarie, intonaci e finitura dei prospetti, aperture di porte e finestre, davanzali e soglie, inferiate e grate, infissi e dispositivi di oscuramento, balconi, terrazzi e scale esterne, loggiati e altane, porticati, pergolati tettoie.
4. Nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3 e fatte salve le disposizioni definite per ogni singola "Zona" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sono definite dal POI le seguenti direttive per la progettazione ed esecuzione di interventi ed opere di cui al precedente comma 1, che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:
- - l'eventuale rifacimento della copertura originaria è ammesso qualora non comporti la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o il suo ripristino del manto di copertura tradizionale, ovvero la sua sostituzione con materiali ed elementi analoghi a quelli originali. È comunque ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali purché non modifichino gli spessori originari delle gronde;
- - l'eventuale variazione della giacitura e dell'interasse dei solai è ammessa fermo restando il numero di quelli esistenti, al fine di raggiungere le altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
- - l'eventuale inserimento e adeguamento degli impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienico-sanitari, deve avvenire senza che ciò alteri l'assetto figurativo complessivo degli immobili esistenti;
- - l'eventuale modifica delle aperture e/o la realizzazione di nuove aperture esterne è ammessa nel rispetto nel rispetto delle dimensioni, delle partiture, degli allineamenti (orizzontali e verticali) e dei rapporti fra vuoti e pieni, caratteristici della configurazione architettonica dell'edificio di impianto storico oggetto di intervento e comunque nella dimensione minima a soddisfare le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto dell'assetto figurativo complessivo dei prospetti originari;
- - gli eventuali "interventi pertinenziali" (Ip), le "piscine e gli impianti sportivi" (Pi.1 e Pi2) devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura delle forme originarie dei giardini e degli spazi aperti di impianto storico e devono altresì assicurare la conservazione delle alberature di alto fusto e delle componenti vegetazionali originali esistenti.
5. Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2), sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze, fatte salve le sole scale antincendio, ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.
6. Per gli edifici di impianto storico di origine o che presentino destinazione agricola (fienili, stalle e rimessaggi) e/o origine proto-produttiva (molini, frantoi, ecc.), deve essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono i caratteri tipologici originari e tradizionali, con particolare riferimento ad archi e volte, mandolate, colombaie, cantonali ed altri elementi strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura e gli elementi strutturali originari. Non sono in ogni caso ammessi tamponamenti di logge e ballatoi caratterizzanti i tipi edilizi locali.
- - SPAZI APERTI PERTINENZIALI (DIVERSI DAGLI SPAZI PUBBLICI). INDICAZIONI DI DETTAGLIO
7. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per gli spazi aperti pertinenziali diversi dagli spazi pubblici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:
- a) gli spazi aperti costituiscono parte integrante degli edifici o complessi di edifici, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio o complesso di edifici di cui costituiscono pertinenza;
- b) gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
- - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, stemmi, sculture, rilievi, edicole e simili, muri perimetrali, cancellate, roste, serre, limonaie;
- - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino;
- c) al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
- - FRONTI (PROSPETTI) DEGLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI. INDICAZIONI DI DETTAGLIO
- a) gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
- - nei fronti di particolare valore storico - architettonico come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture, salvo il solo caso in cui sia finalizzata alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate;
- - nei casi di fronti diversi da quelli di cui alla precedente alinea, la modifica delle aperture esistenti è sempre ammessa nel caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni;
- b) la realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
- - la realizzazione degli interventi pertinenziali, qualora in aderenza all'edificio e complesso di edifici, deve essere eseguita esclusivamente sui fronti non visibili dagli spazi pubblici, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture;
- - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio o complesso di edifici cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
- c) Nella realizzazione degli interventi di "Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba), si deve preferibilmente fare ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il POI limitazioni di parametri, indici ed ingombri. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
- - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, non deve ove possibile interferire con i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2;
- - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve allocarsi senza interferenze con i fronti particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, e preferibilmente essere allocata sugli altri fronti, preferendo possibilmente quelli non visibili da spazi pubblici e, comunque, generare soluzioni integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera;
- d) gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2 e preferibilmente essere allocati sui fronti non visibili da spazi pubblici;
- e) negli interventi edilizi (diversi dall'attività edilizia libera) concernenti i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, deve essere assicurata la sostituzione degli infissi non tradizionali ove presenti (avvolgibili, serrande, ecc) con infissi coerenti con le caratteristiche del centro storico, secondo materiali e tecniche costruttive definite dal RE.o, o in via transitoria nei RE comunali.
- - COPERTURE (TETTI) DEGLI EDIFICI O COMPLESSO DI EDIFICI. INDICAZIONI DI DETTAGLIO
- a) in ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto degli edifici e degli insediamenti storici, il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
- - nelle coperture con caratteri, strutture e materiali originali, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali definite in dettaglio dal RE.o, o o in via transitoria nei RE comunali;
- - nelle coperture diverse da quelle indicate alla precedente linea è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso all'intera copertura, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali e di dislocazione definite in dettaglio dal RE.o;
- b) non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto;
- c) non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture avente caratteri, strutture e materiali originali, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, con esclusione della rimozione di manufatti superfetativi e precari. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì preferibilmente comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde, secondo quanto indicato in dettaglio nel RE.o, o n via transitoria nei RE comunali;
- d) l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici o per la produzione di acqua calda) è ammessa in tutte le tipologie di copertura, con esclusione di quelle con coperture piane e/o a terrazza, come identificate sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, esclusivamente nelle forme di installazione integrata o aderente e comunque per una superficie non superiore al 50% del complessivo manto di copertura interessato, secondo quanto indicato in dettaglio nel RE.o, o in via transitoria nei RE comunali. Non è invece ammessa l'installazione dei pannelli solari mediante l'utilizzato di sostegni esterni o orientati agganciati alla copertura che determinano un vuoto o un distaccamento degli stessi pannelli dalla superfice del manto di copertura.
8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, Nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per i Fronti (prospetti) di edifici o complesso di edifici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:
9. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per le coperture (tetti) di edifici o complesso di edifici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:
