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Art. 85. Sistema Informativo Geografico (SIG) e monitoraggio della pianificazione

1. In analogia a quanto disposto all'art. 54bis della LR 65/2014 in riferimento al "Sistema informativo regionale integrato" per il governo del territorio, l'UC è dotata di un "Sistema Informativo Geografico" (SIG), appositamente allestito in coerenza e secondo standard coerenti e compatibili con quello regionale e finalizzato a supportare l'attuazione delle politiche e l'attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale. L'ufficio Unico di Piano, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio dell'UC, definisce con apposito provvedimento le modalità operative di organizzazione e gestione di detta infrastruttura e le interazioni tra il SIG dell'UC e le infrastrutture allestite dagli altri soggetti del governo del territorio, individuando le modalità di collaborazione, interazione e conseguente integrazione dei dati e delle informazioni.

2. Il POI, attraverso la gestione e l'utilizzo del "Sistema Informativo Geografico" (SIG), in forma complementare e ad integrazione delle attività previste per il PSI, è soggetto ad attività di controllo dello stato di attuazione e di monitoraggio svolte dall'Ufficio Unico di Piano dell'UC della Mediavalle del Serchio che ne informa il Consiglio dell'UC e i singoli Consigli Comunali, con cadenza almeno biennale.

3. Le attività di monitoraggio del POI, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all'art. 82 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della LR 10/2010 e smi:

  • - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del POI, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
  • - la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PSI vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.

4. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del POI, di cui al precedente Titolo VI, l'Ufficio Unico di Piano redige una apposita relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso POI. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PSI vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell'ambito della revisione quinquennale delle previsioni di POI, ovvero di procedere ai sensi di quanto disposto dai commi 12, 13 e 14 dall'art. 95 della LR 65/2014.