Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi intercomunali o comunali

1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono rispettivamente dotati di "Regolamento Edilizio" (RE), di cui all'art. 106 della LR 65/2014 e all'art. 4 del DPRn. 380/2001.

2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni, le indicazioni di carattere generale e la definizione dei contenuti concorrenti e finalizzati alla formazione e approvazione del "Regolamento Edilizio" organico (RE.o) predisposto dall'UC che, una volta approvato ed eventualmente integrato dai singoli comuni, andrà a sostituire i RE comunali vigenti, anche al fine di garantire una omogenea applicazione dei contenuti propositivi del POI.

3. Il RE.o, oltre a quanto indicato dalla legislazione richiamata al precedente comma 1, fermo restando quanto disposto dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018 (elaborato e approvato ai sensi dell'art. 216 della LR 65/2014) e tenendo conto dello "Schema di regolamento edilizio tipo" predisposto dalla Regione Toscana con DGR n. 524/2018, anche tenendo conto delle diverse "Zone" individuate dal POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, definisce - tra l'altro - specifiche disposizioni regolamentari con riferimento indicativamente a:

  • - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali degli "insediamenti di impianto storico", degli "Agglomerati e nuclei di matrice storica" e delle "Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani", ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
  • - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali delle "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali o produttivi" e degli "Agglomerati e nuclei di recente formazione" ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell'"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale;
  • - le caratteristiche morfotipologiche dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" da realizzarsi nel territorio rurale", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.

4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal POI per le singole "Zone", di cui all'art. 13 delle presenti Norme, il RE.o definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali degli "Interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive) o alle diverse "Zone" definite dal POI.

5. Nelle more di approvazione del RE.o, il POI in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all'Appendice "A" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che prevalgono sui RE comunali vigenti e decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso RE.o adeguato al POI, da parte dei singoli comuni.

6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì dai singoli comuni le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal POI (secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme).

7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del POI prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel RE comunali vigenti e nel RE.o dell'UC.