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Art. 84. Ricognizione dei "Beni paesaggistici e culturali" e compatibilità paesaggistica

1. Il POI prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente con specifico riferimento ai "Beni Paesaggistici" formalmente riconosciuti a tal fine contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.VII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro generale" (35k) e "QC.VIII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro comunale" (10k), dello stesso POI, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 3.

2. La suddetta cartografia reca inoltre con valore ricognitivo e indicativo ma non esaustivo i beni architettonici ricompresi quali beni culturali, cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004, art.li 10 e 11). Costituiscono altresì beni culturali, ancorché non identificati nelle cartografie del POI, quelli che risultino opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale cui all'art. 12 dello stesso codice.

3. Le previsioni e la disciplina del POI si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" (allegato 8b) del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 della disciplina dello stesso PIT con valenza di PPR., come riportate in via ricognitiva e per quanto attinente ai territori dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia all'Appendice "B" alle presenti Norme,

4. Le suddette prescrizioni si integrano con le "Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica" di dettaglio, definite per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, secondo quanto indicato nelle singole schede - norma di cui agli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

5. Per i beni culturali, le cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004) sottoposti a vincolo monumentale (architettonico) diretto, le "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" definite dal POI agli art.li 23, 35, 39, 40 e le "Ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio" di cui all'art. 86 delle presenti Norme, possono essere derogate nell'ambito della Autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del MIC ed in questi casi le eventuali prescrizioni formulate in sede autorizzativa prevalgono sulle suddette indicazioni e direttive eventualmente difformi, fermo restando le altre disposizioni normative di natura urbanistica definite dal POI.