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Art. 82. Valutazione ambientale e strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VINCA)

1. La disciplina del POI, ovvero le previsioni urbanistiche e le corrispondenti disposizioni normative, con particolare riferimento alle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, è sottoposta a specifica ed appropriata "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi. Le analisi, le verifiche e gli esiti di tale valutazione sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nell'elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale (RA)" di VAS e in forma più semplifica nell'elaborato denominato "QV.2 Sintesi non tecnica", di cui all'art. 3 delle presenti Norme.

2. In considerazione che i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono interessati dai "Siti della rete Natura 2000" denominati: ZSC "M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione" (Id. IT5120005), ZPS 'Praterie primarie e secondarie delle Apuane' (Id. IT5120015), ZSC "M. Croce-M. Matanna" (Id. IT5120012), il RA del POI è anche corredato ed integrato dell'apposito elaborato denominato "QV.3 Studio di Incidenza ambientale" (SIA) ai fini della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA).

3. Il RA e il SIA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici e documentali, costituiscono parte integrante e sostanziale del POI e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste. Il RA e il SIA contengono inoltre la considerazione degli esiti delle attività valutative svolte per il POI, che confluiscono, in termini di indirizzi, prescrizioni e misure nelle presenti Norme.

4. Gli strumenti attuativi (PA o PUC) del POI, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso POI, i progetti di opera pubblica, sono tenuti a tenere conto e osservare - nei limiti delle competenze in materia urbanistica ed edilizia - delle indicazioni e misure di orientamento contenute nel RA di VAS, riferite alle singole previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" dei singoli comuni, che raccolgono ed integrano anche gli esiti della VINCA. In questo quadro, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" il POI definisce inoltre "Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS", riportate nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato e Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), cui devono conformarsi gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi comunque denominati da approvarsi in attuazione del POI.

5. In attuazione dell'art. 5, Comma 3, del DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi del POI, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i "Siti della Rete Natura 2000" di cui al precedente comma 2, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sullo stesso sito, sono tenuti a contenere un apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità dei siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, delle ulteriori disposizioni contenute negli eventuali specifici "Piani di Gestione" (PdG), nonché dei contenuti e delle risultanze dello SIA che correda la VINCA del POI.

6. Gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi da approvarsi in attuazione del POI si conformano altresì alle prescrizioni e condizioni contenute nei vigenti "Piani comunali di classificazione acustica" dei singoli comuni (PCCA), di cui all'art. 8 delle presenti Norme.

7. Tenendo a riferimento le prescrizioni di cui al precedente comma 3, ai sensi dell'art. 8 della LR 10/2010 e smi, le attività di valutazione degli atti di governo del territorio, con particolare riferimento alle previsioni soggette a "Piani Attuativi" (PA), ove richieste ai sensi di legge, tenendo conto delle valutazioni già svolte dal POI e si articolano esclusivamente secondo i seguenti contenuti:

  • a) controllo di conformità e coerenza dello strumento attuativo alle prescrizioni e misure contenute nelle schede - norma del POI, comprensive della certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto e della declinazione operativa delle eventuali ulteriori - indicazioni e misure di orientamento definite dal RA di VAS;
  • b) certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto della disciplina per la qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione (di cui all'art. 87 delle presenti Norme), nonché di quelle concernenti l'edilizia sostenibile e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili (di cui all'art. 88 delle presenti Norme);
  • c) ulteriore controllo e certificazione concernente l'erogazione di specifici servizi territoriali di cui al successivo comma 9.

8. I Programmi aziendali (PAPMAA), riferiti alle previsioni e alle categorie di intervento di cui all'art. 25 delle presenti Norme, qualora prevedano la realizzazione di nuovi edifici (comunque a destinazione rurale) sono soggetti ad eventuale ulteriore procedura di VAS nei casi espressamente indicati dalla LR 10/2010 e smi.

9. Fermo restando quanto disposto all'art. 6 comma 4 delle presenti Norme, in applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le diverse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VI delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente POI quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dalla stessa AIT, ovvero dal soggetto gestore del servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.