Piano Operativo Intercomunale
Art. 78. Corridoi e ambiti di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla definizione di "Corridoi infrastrutturali di salvaguardia", mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del POI, degli ambiti destinati alle "Localizzazioni di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato" del PSI, con specifico riferimento a quelli concernenti la realizzazione di "Nuove infrastrutture stradali", ovvero di "Nuove attrezzature pubbliche di interesse e livello comprensoriale" per le quali non risultano ancora definiti i relativi progetti di opera pubblica.
2. Disposizioni generali. Il POI dettaglia i suddetti ambiti, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "Corridoi e ambiti di salvaguardia", distinti con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del Quadro progettuale (Qp), tenendo conto dei contenuti che corredano il PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione eventualmente predisposti. In particolare sono individuati dal POI:
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fornaci di Barga (Codice identificativo IS.01 del PSI, ricadente nell' UTOE. 12 del Comun di Barga);
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fosciandora (Codice identificativo IS.O2 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Filecchio (Codice identificativo IS.O4 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuovo presidio ospedaliero e attrezzature sanitarie loc. "Mologno" (Codice identificativo AP.01 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuovo ponte sul Fiume Serchio loc. "Socciglia" (Codice identificativo IS.11 del PSI, ricadente nell'UTOE. 20 del Comune di Borgo a Mozzano).
I "corridoi e ambiti di salvaguardia", non aventi valore conformativo ai fini del regime e della destinazione dei suoli, rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento non prescrittivo entro i quali elaborare, predisporre ed approvare, anche mediante le procedure dell'Accordo di Programma e/o dell'Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla successiva realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria o secondaria" (Ur).
3. Categorie di intervento. Fino all'approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, ovvero dei progetti di opera pubblica, il POI definisce le seguenti prescrizioni inerenti la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme. In particolare all'interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia", in limitazione rispetto a quanto eventualmente previsto nelle diverse "Zone" del POI, non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "nuova edificazione" (Ne);
- - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
- - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).
All'interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all'art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le singole "Zone", di cui al Titolo II delle presenti Norme, è subordinata all'approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell'ambito del quale - attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico dei Comuni o di altri Enti locali e soggetti pubblici interessati. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.
4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, o progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.
