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Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione

1. Le previsioni e la disciplina del POI, riferiti alle diverse "Zone" di cui all'art. 13, si attuano mediante Piani Attuativi (PA), Progetti Unitari convenzionati (PUC), Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), Progetti di Paesaggio (PdP) in declinazione del PIT/PPR, altri interventi diretti comunque denominati subordinati a titoli abilitativi e autorizzativi, progetti di opera pubblica (di fattibilità, definitivi ed esecutivi).

2. Le presenti Norme stabiliscono i casi e le condizioni in cui le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi sono subordinati dallo stesso POI alla preventiva formazione di strumenti attuativi, di cui al precedente comma 1, nel rispetto della disciplina del POI. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 quinquies della L. 1150/42, resta in ogni caso fermo l'obbligo della previa approvazione di apposito Piano Attuativo (PA), nei casi in cui mediante l'applicazione delle previsioni e disposizioni del POI riferite alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sia consentita la realizzazione di costruzioni (anche in esito ad interventi di demolizione e successiva ricostruzione) per volumi (edificati e/o edificabili) superiori a tre metri cubi per metro quadrato, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25.

3. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono disciplinati ed indicati dal DPRn. 380/2001 e smi (Testo Unico dell'Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, i PA, i PUC e i PAPMAA comportanti l'aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l'adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all'Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore delle reti per l'espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche.